Art. 4
(Poteri delle guardie particolari giurate).

      1. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie particolari giurate svolgenti attività autorizzate stendono verbali

 

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che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza di reato, che sono tenute a custodire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.